Accesso civico
Accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016)
L’accesso civico, detto anche accesso civico semplice, è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1 D.Lgs. n. 33/2013), pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto sulla Trasparenza.
L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 D.Lgs. n. 33/2013) comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti, informazioni detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico semplice deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza, Direttore generale dott. Fabrizio Pignotti – fax 0735 322009 – accessocivico@sbt.it . Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio della Società, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterlo immediatamente al responsabile della trasparenza.
La richiesta di accesso civico deve indicare i recapiti presso i quali il richiedente chiede venga inviato il riscontro alla richiesta medesima.
per l’anno 2020 non risultano accessi
per l’anno 2021 non risultano accessi
per l’anno 2022 non risultano accessi
per l’anno 2023 non risultano accessi
Allegati
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registro accesso civico
Ultimo aggiornamento
15 Luglio 2024, 08:39